L’attività del consulente aspettando l’Albo

Scritto da F. R. - 11 maggio 2010 - Consulenza Finanziaria, Consulenza news, Prima pagina - home
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Nell’attesa dell’istituzione dell’Albo, esaminiamo come è attualmente regolamentata la Consulenza Finanziaria Indipendente.

Secondo la Consob, la “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari” consiste nel fornire le indicazioni utili per poter effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate tenendo conto di diversi fattori riguardanti il cliente, come la  situazione economica, la cultura finanziaria, la propensione al rischio e gli obiettivi.

Sotto l’aspetto normativo si fa riferimento al contratto d’opera (art. 2222 Codice Civile) e, nello specifico ai prestatori di opera intellettuale (art 2229 e ss. Codice Civile). In sostanza il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L’art. 2229 prevede espressamente che per l’esercizio di determinate professioni intellettuali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Per il consulente finanziario non vige attualmente alcun obbligo di iscrizione.

La legge n° 1 del 02/01/1991 prevede due tipologie di attività di consulenza finanziaria e precisamente: A) Consulenza in materia di valori mobiliari B) Consulenza in materia di struttura finanziaria. La prima, essendo un’attività di intermediazione finanziaria, è riservata alle società di intermediazione mobiliare (SIM); la seconda rientra fra i servizi accessori, esercitabili dalle Sim e da altri soggetti. Il settore dell’intermediazione finanziaria subisce un processo di trasformazione con l’accoglimento della direttiva 93/22 del 10/05/1993. Successivamente il d.lgs. n° 415 del 23/07/1996 liberalizza l’attività di consulenza, precedentemente riservata alle s.i.m. autorizzate ed infine, il d.lgs. n° 58/1998 (Testo Unico della Finanza) ne ha confermato tale scelta.

L’assenza di autorizzazione per l’esercizio della consulenza ne consentiva la prestazione a tutti. Per effetto dell’attuazione della direttiva Mifid, oggi la consulenza finanziaria è regolamentata; tale attività può essere esercitata non solo dalle banche e dalle imprese di investimento, ma anche dalle persone fisiche in possesso di determinati requisiti: i consulenti finanziari (art 18 bis Tuf).

Il C.F. non ha l’obiettivo di vendere strumenti finanziari di una determinata società, ma consigliare i propri clienti, su quali prodotti finanziari, tra tutti quelli presenti sul mercato, effettuare l’investimento, realizzando in tal modo l’interesse patrimoniale migliore. Egli agisce liberamente, non essendo assoggettato ad alcun vincolo o rapporto con società prodotto ed è pagato direttamente da colui che usufruisce del servizio. Concludendo, a nostro avviso, i risparmiatori dovrebbero trarre vantaggio da questa nuova categoria di professionisti.